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La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Capo
I FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Finalita' e ambito di applicazione)
- 1. La presente legge detta norme in materia di
sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa
e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in
sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attivita'
economiche nelle localita' montane, nel quadro di una crescente
attenzione per la tutela dell'ambiente.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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Capo
II GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE
Art. 2.
(Aree sciabili attrezzate)
- 1. Sono aree
sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente,
aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di
innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve
quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve,
denominata "snowboard"; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri
sport individuati dalle singole normative regionali.
- 2. Al fine di
garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica
destinazione per la pratica delle attivita' con attrezzi quali la
slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve,
nonche' le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello
snowboard.
- 3. Le aree di cui
ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L'individuazione da
parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza e rappresenta il presupposto per la
costituzione coattiva di servitu' connesse alla gestione di tali aree,
previo pagamento della relativa indennita', secondo quanto stabilito
dalle regioni.
- 4. All'interno
delle aree di cui al comma 1, aventi piu' di tre piste, servite da
almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano,
nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i
tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e
snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere
separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che
le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad
eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.
- 5. All'interno
delle aree di cui al comma 1, aventi piu' di venti piste, servite da
almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le
aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e
lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere
separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere
dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono
essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono
essere dotati di casco protettivo omologato.
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Art. 3.
(Obblighi dei gestori)
- 1. I gestori
delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti
la pratica delle attivita' sportive e ricreative in condizioni di
sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo
quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere
gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di
adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di
pericolo.
- 2. I gestori sono
altresi' obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli
infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai piu' vicini centri
di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente
all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli
infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile,
anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni
sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici
e di studio.
- 3. Salvo che il
fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al
primo periodo del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
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Art. 4.
(Responsabilita' civile dei gestori)
- 1. I gestori
delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo
sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarita' e della
sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono c
onsentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato
apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilita'
civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti
da responsabilita' del gestore in relazione all'uso di dette aree.
- 2. Al gestore che
non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la
sanzione amministrativa d
el pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
- 3. Il rilascio
delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti e' subordinato
alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le
autorizzazioni gia' rilasciate sono sospese fino alla stipula del
contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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Art. 5.
(Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli
infortuni)
- 1. Per il
finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a
promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali, e'
stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003.
Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva
nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli
affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne
provvedono alla piu' ampia informazione dei praticanti gli sport
invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle
classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di
condotta previste dalla presente legge.
- 2. Nel limite del
20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca concorda con la
federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali
riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza
delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di
condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite
convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle
scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.
- 3. Nel
perseguimento delle finalita' indicate al comma 1 e' fatto obbligo ai
gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 di esporre
documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e
alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone
un'adeguata visibilita'.
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Art. 6.
(Segnaletica)
- 1. Senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di
sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell'apporto
dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita
segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate,
a cura dei gestori delle aree stesse.
Art. 7.
(Manutenzione e innevamento programmato)
- 1. I gestori
delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono
all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo
quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari
requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.
- 2. Qualora la
pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere
segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi
dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi
devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le
segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della
stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della
pista, nonche' presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto
a fune.
- 3. In caso di
ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente
competente o, in via sostitutiva, la regione, puo' disporre la revoca
dell'autorizzazione.
- 4. Il gestore ha
l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilita'.
Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui
al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
- 5. In favore dei
soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la
messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso
condizioni di adeguato innevamento delle piste, e' autorizzata la spesa
di 5.000.000 di euro per l'anno 2003. A decorrere dall'anno 2004 si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura
non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri
basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le
modalita' e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.
- 6. Lo Stato, nel
limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, interviene a
sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la
concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti
in zone colpite da situazioni di eccezionale siccita' invernale e
mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla
copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento
artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel
limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento
ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma
e' subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione
europea. Le modalita' e i criteri di riparto e di erogazione dei
finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di
natura non regolamentare del Ministro delle attivita' produttive,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Nota all'art. 7,
comma 5: - Il testo della lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificato
dall'art. 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni
in materia finanziaria e contabile), e' il seguente: «Art. 11
(Legge finanziaria). - (Omissis). f) gli stanziamenti di spesa, in
apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di
norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le
quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di
competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo
preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;
(Omissis)». Nota all'art. 7, comma 6: - Per il testo della
lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 16, della legge 25 giugno
1999, n. 208, vedi nota all'art. 7, comma 5.
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Capo
III NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI
Art. 8.
(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni
quattordici)
- 1. Nell'esercizio
della pratica dello sci alpino e dello snowboard e' fatto obbligo ai
soggetti di eta' inferiore ai quattordici anni di indossare un casco
protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.
- 2. Il
responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30
euro a 150 euro.
- 3. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con
proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di
cui al comma 1, e determina le modalita' di omologazione, gli
accertamenti della conformita' della produzione e i controlli
opportuni.
- 4. Chiunque
importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo
non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a
100.000 euro.
- 5. Chiunque
commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle
caratteristiche di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
- 6. I caschi
protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti
a sequestro da parte dell'autorita' giudiziaria.
- 7. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2005.
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Art. 9.
(Velocita)
- 1. Gli sciatori
devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della
pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per
l'incolumita' altrui.
- 2. La velocita'
deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera,
in prossimita' di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle
biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilita' o di
affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
Art. 10.
(Precedenza)
- 1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione
che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a
valle.
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Art. 11.
(Sorpasso)
- 1. Lo sciatore
che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre
di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente
visibilita'. 2. Il sorpasso puo' essere effettuato sia a monte sia a
valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare
intralci allo sciatore sorpassato.
Art. 12.
(Incrocio)
- 1. Negli incroci gli sciatori devono dare la
precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della
segnaletica.
Art. 13.
(Stazionamento)
- 1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli
per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
- 2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei
passaggi obbligati, in prossimita' dei dossi o in luoghi senza
visibilita'.
- 3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori
devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
- 4. Chiunque deve segnalare la presenza di un
infortunato con mezzi idonei.
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Art. 14.
(Omissione di soccorso)
- 1. Fuori dai casi
previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale,
chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando
una persona in difficolta' non presta l'assistenza occorrente, ovvero
non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di
chiamata, l'avvenuto incidente, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.
Art. 15.
(Transito e risalita)
- 1. E' vietato
percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessita'.
- 2. Chi discende
la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando
quanto previsto all'articolo 16, comma 3.
- 3. In occasione
di gare e' vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare
sulla pista di gara o percorrerla.
- 4. La risalita
della pista con gli sci ai piedi e' normalmente vietata. Essa e'
ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata
o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessita', e
deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare
rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di
cui alla presente legge, nonche' quelle adottate dal gestore dell'area
sciabile attrezzata.
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Art. 16.
(Mezzi meccanici)
- 1. E' inibito ai
mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto
dal presente articolo.
- 2. I mezzi
meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli
impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i
casi di necessita' e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi
congegni di segnaletica luminosa e acustica.
- 3. Gli sciatori,
nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi
meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli
impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.
Art. 17.
(Sci fuori pista e sci-alpinismo)
- 1. Il
concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono
responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori
pista serviti dagli impianti medesimi.
- 2. I soggetti che
praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni
climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di
appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di
soccorso.
Art. 18.
(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)
- 1. Le regioni e i
comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la
sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.
- 2. Le regioni
determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in
caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3,
6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un
massimo di 250 euro.
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Art. 19.
(Concorso di colpa)
- 1. Nel caso di
scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno
di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.
Capo IV DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA
Art. 20.
(Snowboard)
- 1. Le norme previste dalla presente legge per gli
sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.
Art. 21.
(Soggetti competenti per il controllo)
- 1. Ferma restando
la normativa gia'
in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo
forestale dello Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia
di finanza, nonche' i corpi di polizia locali, nello svolgimento del
servizio di vigilanza e soccorso nelle localita' sciistiche, provvedono
al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente
legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti
inadempienti.
- 2. Le
contestazioni relative alla
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1,
avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci.
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Art. 22.
(Adeguamento alle disposizioni della legge)
- 1. Le regioni,
entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare
la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a
quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza
individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport
della neve.
- 2. Dalle
disposizioni dell'articolo
2, comma 3, nonche' degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non
devono derivare oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali che
partecipano a societa' o consorzi di gestione, salva la possibilita' di
una copertura dei maggiori costi con un innalzamento delle tariffe.
- 3. Le norme della
presente legge si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti
speciali e le relative norme di attuazione.
Art. 23.
(Copertura finanziaria)
- 1. All'onere
derivante
dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
- 2. All'onere
derivante
dall'attuazione dell'articolo 7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro
per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
- 3. Il Ministro
dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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Data a Roma, addi' 24 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Camera dei
deputati (atto n. 1051): Presentato dall'on. Alfonso Pecoraro Scanio ed
altri il 26 giugno 2001. Assegnato alla VII commissione (Cultura,
scienza e istruzione), in sede referente, l'8 ottobre 2001 con pareri
delle commissioni I, II, V, VIII, X, XI e XII e commissione
parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla VII
commissione, in sede referente, il 22 gennaio 2003, 12 febbraio 2003,
13, 18, 20 marzo 2003 e 3 e 19 giugno 2003. Esaminato in aula il 23 e
26 giugno 2003 e approvato il 2 luglio 2003 in un testo unificato con
A.C. 1991 (on. Marco Follini ed altri) A.C. 3534 (on. Maurizio
Bertucci) A.C. 3630 (on. Maurizio Paniz ed altri) A.C. 3633 (on.
Pierantonio Zanettin) 3652 (on. Marco Airaghi ed altri). Senato della
Repubblica (atto n. 2381): Assegnato alle commissioni riunite
7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª (Industria,
commercio,
turismo), in sede referente, il 9 luglio 2003 con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª,
6ª, 8ª,
9ª, 12ª, 13ª e 14ª e giunta per gli
affari delle
Comunita' europee; commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite 7ª e 10ª, in sede
referente, il 1° ottobre 2003 e 4 dicembre 2003. Nuovamente
assegnato alle commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica,
beni
culturali) e 10ª (Industria, commercio, turismo), in sede
deliberante, il 12 dicembre 2003 con pareri delle commissioni
1ª,
2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª,
9ª, 12ª,
13ª e 14ª e commissioni parlamentare per le questioni
regionali. Esaminato dalle commissioni riunite 7ª e
10ª, in
sede deliberante, ed approvato il 17 dicembre 2003.
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